Scarico Fiscale 2021

Con l'ecobonus per il risparmio energetico
puoi risparmiare fino all'85% della spesa sostenuta

Ecobonus, detrazioni al 65% e 50%

Prorogata fino al 31 dicembre 2020 la detrazione del 65% per gli interventi di efficientamento energetico delle singole unità immobiliari. L’Ecobonus sui condomìni resta invariato fino al 2021. Si potrà optare per la cessione del credito non solo per gli interventi sulle parti comuni dei condomìni, ma anche per quelli sulle singole unità immobiliari. Con 150 milioni di euro, il Fondo per l’ecoprestito garantirà i mutui sottoscritti per intraprendere interventi di miglioramento della prestazione energetica degli immobili.

Detrazione del 65% anche per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di 100mila euro, a condizione che l’intervento porti a un risparmio di energia primaria pari al 20%. 
 
Scende al 50% il bonus per l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a biomassa e caldaie a condensazione con efficienza pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento delegato (VE) N. 811/2013.

Sismabonus fino all'85% anche per l'edilizia popolare

Dal 2020 tra i beneficiari ci saranno anche gli istituti di edilizia popolare. Restano invece invariate le condizioni. Per le spese di messa in sicurezza antisismica degli edifici residenziali e produttivi situati nelle zone a rischio sismico 1,2 e 3, effettuate fino al 31 dicembre 2021, è riconosciuta una detrazione fiscale Irpef o Ires. Si parte dal 50% e si può arrivare al 70% se l’intervento determina il passaggio ad una classe di rischio inferiore e all’80% se l’intervento determina il passaggio a due classi di rischio inferiori. Il tetto di spesa su cui calcolare la detrazione è pari a 96mila euro.

Nei condomìni si parte sempre dal 50% e si può raggiungere il 75% se l’intervento determina il passaggio ad una classe di rischio inferiore e l’85% se l’intervento determina il passaggio a due classi di rischio inferiori. In questo caso, il tetto di spesa su cui calcolare la detrazione è pari a 96mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

Il miglioramento antisismico è calcolato sulla base delle Linee guida per la classificazione sismica degli edifici.

Antisismica + efficientamento energetico: bonus fino all'85%

Gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati non solo alla riduzione del rischio sismico, ma anche alla riqualificazione energetica, otterranno una detrazione dell’80% se determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore, e dell’85% in caso di passaggio a due classi di rischio inferiori.

La detrazione sarà ripartita in dieci quote annuali di pari importo e verrà calcolata su una spesa massima di 136mila euro moltiplicata per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. 136 mila euro è la somma del tetto di 96mila euro per unità immobiliare, previsto dal sismabonus “tradizionale”, e di quello di 40mila euro per unità immobiliare fissato per l’ecobonus.